Viaggiare con le cinture allacciate quando si viaggia nei sedili anteriori è un’obbligo che viene costantemente rispettato da chi sale in auto, ma lo stesso non può dirsi per i sedili posteriori. E sono molti a chiedersi se le cinture di sicurezza vadano allacciate anche dietro. La risposta, ricorda ‘Studio Cataldi’, è affermativa ed è contenuta nell’art. 172 del Codice della Strada, il quale precisa che il conducente e i passeggeri dei veicoli muniti di cintura di sicurezza hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

In particolare, le categorie di automobili per cui vige l’obbligo sono quelli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1 N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del codice della strada. L’obbligo vige quindi per conducenti e passeggeri di autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus e anche quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa e dotati sin dall’origine di cinture di sicurezza (ad esempio le minicar) nonché a bordo di taxi e di vetture adibite a noleggio con conducente.

Il generico riferimento alle cinture di sicurezza, sia per il conducente sia per i passeggeri, lascia presumere che l’obbligo viga indifferentemente sia per i posti anteriori sia per quelli posteriori. Non si tratta, come presunto da molti, di una facoltà, ma di un vero e proprio obbligo che, se non rispettato, può far incorrere in una sanzione: chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro, nonché della detrazione di 5 punti dalla patente.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso, se presente sul veicolo al momento del fatto. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Per chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri od ostacoli il normale funzionamento degli stessi, scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro. Per quanto riguarda i bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, questi possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

Inoltre, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. Lo stesso codice, tuttavia, prevede delle eccezioni all’obbligo di indossare le cinture.

Ad esempio, sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, forze armate, addetti ai servizi antincendio e sanitari in caso di intervento di emergenza, istruttori di guida, addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati.

In base a certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE sono esentate anche: le persone affette da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture, le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture. La legge non prevede nessuna esenzione “automatica” e non fornisce nemmeno, in nessuna parte, un elenco di “patologie” o di “condizioni particolari”.

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