Guida Accompagnata


Che cosa è la Guida Accompagnata

La Guida Accompagnata è’ un documento che consente a chi ha 17 anni di condurre autoveicoli per esercitarsi nella guida in vista del conseguimento della patente B. Viene rilasciato a chi ha una patente di guida A1 o B1 ed ha frequentato un apposito corso di guida. L’autorizzazione è valida, al massimo, fino ai 18 anni di età oppure fino alla scadenza della patente posseduta: in quest’ultimo caso l’autorizzazione può essere rinnovata finché non si compiono 18 anni.

Requisiti per l’accompagnatore
Con l’autorizzazione alla guida accompagnata si possono condurre veicoli solo se a bordo è presente un accompagnatore, appositamente designato al momento della domanda, di età non superiore ai 60 anni, con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, che non sia scaduta e che non abbia subito provvedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni. Oltre all’accompagnatore non possono essere presenti altri passeggeri.

Requisiti per il veicolo
Il veicolo utilizzato deve essere di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, senza rimorchio e, come per i neopatentati, con potenza specifica riferita alla tara non superiore a 55 kw per tonnellata e potenza massima pari a 70 kw.
I limiti di velocità da rispettare durante la guida sono: 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è vietato impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. La vettura utilizzata per l’esercitazione di guida deve esporre nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole “GA” (sigla per indicare “Guida Accompagnata”) di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard.

Come si richiede l’autorizzazione alla guida accompagnata

Per richiedere l’autorizzazione alla Guida Accompagnata, occorre:

  • Aver compiuto 17 anni
  • Essere in possesso di una patente A1 o B1; la patente non deve essere scaduta di validità e non deve essere sospesa.

Il rilascio dell’autorizzazione avviene in 3 fasi:
Per richiedere l’autorizzazione alla Guida Accompagnata, occorre:

  • Presentazione domanda ad un Ufficio motorizzazione civile
  • Frequenza corso di guida presso un autoscuola
  • Rilascio autorizzazione da parte dell’Ufficio motorizzazione civile

Fase 1 – Presentazione domanda
La domanda va presentata presso un ufficio della motorizzazione con la seguente documentazione:

  • Istanza di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, su apposito modello, firmata dal genitore, o dal legale rappresentante del minore, e dal minore (modello Istanza)
  • Attestazione di versamento di € 32 su c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • Attestazione di versamento di € 9,00 su c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale rappresentante del minore (modello dichiarazione sostitutiva)
  • Fotocopia del documento di identità del dichiarante
  • Se il minore ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo: certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida

L’Ufficio, se la patente è in corso di validità e non è sospesa, rilascia una ricevuta della domanda che consente l’iscrizione al corso di guida.La ricevuta scade al compimento dei 18 anni oppure alla data di scadenza della patente posseduta dal minore se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni; in questo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato della ricevuta valido fino alla data di validità della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.

Fase 2 – Frequenza corso di guida
Il candidato frequenta presso una autoscuola un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata di almeno 10 ore di guida effettiva (programma del corso) Durante il corso deve essere compilato il libretto delle lezioni di guida. L’autoscuola al termine del corso consegna al candidato un attestato di frequenza da presentare all’Ufficio Motorizzazione civile.

Fase 3 – Rilascio autorizzazione da parte di un Ufficio motorizzazione civile
Il rilascio dell’autorizzazione alla Guida Accompagnata viene effettuato presso gli uffici della motorizzazione Civile, presentando la seguente documentazione:

  • attestato di frequenza rilasciato dall’autoscuola
  • parte originale dei fogli del libretto delle lezioni di guida
  • elenco accompagnatori designati (modello designazione accompagnatori)

Possono essere indicati al massimo 3 accompagnatori con i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 60 anni

E’ possibile designare come accompagnatori i titolari di patente che, pur avendo un’età inferiore a 60 anni al momento del rilascio dell’autorizzazione, avranno superato tale età alla scadenza di validità della stessa; in tali casi sarà annotata sull’autorizzazione la data limite ridotta per l’accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età.

  • Patente non inferiore alla categoria B in corso di validità e non sospesa negli ultimi 5 anni
  • nel caso di patente italiana: conseguita da almeno 10 anni
  • nel caso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o appartenente al SEE (Spazio economico europeo): riconosciuta da non meno di 5 anni

L’autorizzazione alla guida accompagnata scade al compimento dei 18 anni, oppure alla data di scadenza della patente posseduta dal minore se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni; in questo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato dell’autorizzazione valido fino alla data di validità della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.

Autorizzazione alla guida accompagnata e conseguimento della patente B
Chi è stato autorizzato alla guida accompagnata, per conseguire a 18 anni la patente B non avrà l’obbligo di effettuare almeno 6 ore di lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna presso una autoscuola, come invece è previsto per gli altri aspiranti patentati. Questo perché tali ore di pratica sono già state svolte nell’ambito del corso di guida necessario per il rilascio della autorizzazione alla guida accompagnata. Può beneficiare dell’esenzione, però, solo chi non abbia mai subito la revoca dell’autorizzazione e presenti la domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.

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